venerdì 10 maggio 2024
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Trasparenza

Direttiva (UE) 2019/1937

La Direttiva UE 2019/1937 prevede maggior tutela dei diritti dei whistleblower, l’estensione dell’obbligo per le aziende di istituire canali e procedure per la segnalazione degli illeciti e l’introduzione di nuovi e più elevati requisiti per i sistemi di Whistleblowing.
Entro il 17 dicembre 2021, tutti gli stati membri dell'Unione Europea - compresa l’Italia - hanno l’obbligo di recepire la direttiva nella propria legislazione nazionale.
Il nuovo impianto legislativo adotta tutele specifiche per il whistleblower, senza differenziazione tra settore pubblico e settore privato, garantendolo dal pericolo di comportamenti ritorsivi.
La direttiva prevede che le aziende e organizzazioni con più di 250 dipendenti siano obbligate a dotarsi di un sistema di segnalazione interno. La direttiva è stata recepita in via definitiva dal Consiglio dei Ministri italiano.

La Direttiva stabilisce norme e procedure atte a garantire una protezione efficace degli «informatori», persone che segnalano informazioni acquisite in ambito professionale sulle violazioni del diritto dell’Unione in settori chiave. Le violazioni comprendono tanto atti od omissioni illeciti quanto le pratiche abusive.

La direttiva riguarda le segnalazioni su:

  • violazioni delle regole nelle aree seguenti (elencate in dettaglio nella parte I dell’allegato)
    • appalti pubblici
    • servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo
    • sicurezza e conformità dei prodotti
    • sicurezza nei settori dei trasporti ferroviari, stradali, marittimi e nelle vie navigabili interne
    • tutela dell’ambiente, dalla gestione dei rifiuti alle sostanze chimiche
    • radioprotezione e sicurezza nucleare
    • sicurezza degli alimenti e dei mangimi, salute e benessere degli animali
    • sanità pubblica, diritti dei pazienti e controlli sul tabacco
    • protezione dei consumatori
    • tutela della vita privata e dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  • violazioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
  • violazioni riguardanti il mercato interno, comprese violazioni delle norme dell’Unione in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché violazioni riguardanti le norme nazionali in materia di imposta sulle società.

La legislazione copre una vasta tipologia di persone segnalanti che lavorano nel settore privato o pubblico, comprese le persone che forniscono segnalazioni dopo che il loro rapporto di lavoro è terminato:

  • dipendenti, lavoratori autonomi, azionisti e i membri dell’organo di amministrazione, direzione o vigilanza di un’impresa, i volontari e i tirocinanti retribuiti e non retribuiti e i candidati all’impiego;
  • persone che assistono gli informatori in modo riservato, persone connesse alle persone segnalanti che potrebbero rischiare ritorsioni in un contesto lavorativo e soggetti giuridici connessi alla persona segnalante.

La Direttiva prevede che le persone segnalanti debbano beneficiare di protezione legale purchè abbiano fondati motivi per ritenere che le informazioni segnalate rientrino nella legislazione e siano vere al momento della segnalazione e segnalino la violazione alle autorità competenti utilizzando i canali interni o esterni previsti.

Gli informatori sono incoraggiati a comunicare le segnalazioni dapprima mediante i canali interni (all’interno dell’organizzazione) ove la violazione possa essere affrontata efficacemente a livello interno e ove ritengano che non vi siano rischi di ritorsione.
Tuttavia, possono scegliere se riferire la segnalazione dapprima internamente o se segnalare direttamente tramite canali esterni alle autorità competenti.

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